TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita un’associazione denominata SOCIETA’ ITALIANA OUTDOOR TRAINING, in sigla “SIOT”. L’Associazione non ha scopi di lucro.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Sestri Levante, Provincia di Genova; il Consiglio Direttivo potrà spostare la sede in altra località nazionale e potrà aprire altre sedi secondarie.
Art. 3 – Durata
La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.
Art. 4 – Scopi
Finalità dell’Associazione è promuovere come Società Scientifica di riferimento in Italia la valorizzazione, la diffusione e lo sviluppo della formazione outdoor in generale e dell’outdoor training in particolare, ponendosi come obiettivo il miglioramento della qualità globale della formazione outdoor realizzata in Italia. L’Associazione si pone perciò gli obiettivi di:
a) favorire lo sviluppo professionale dei Soci;
b) funzionare da centro di riferimento per quanti si occupano e sono interessati alla formazione outdoor e all’outdoor training;
c) promuovere dibattiti, convegni, attività culturali sulla formazione outdoor nelle organizzazioni private, pubbliche, nelle scuole, nelle università, in sanità;
d) svolgere e promuovere attività di ricerca e di studio sulla formazione outdoor e sui relativi processi di apprendimento;
e) assistere i propri Soci con un’attività di informazione sulle iniziative inerenti la professione dell’outdoor trainer.
TITOLO 2 – I SOCI
Art. 5 – Tipologia dei Soci
Sono previste diverse tipologie di Soci:
– Fondatori, ossia le persone fisiche che hanno promosso la costituzione dell’Associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo, e quanti altri vi hanno aderito entro tre mesi dalla sua costituzione;
– OMT®, persone che praticano professionalmente l’attività di outdoor training o formazione outdoor ed hanno conseguito il livello master in Outdoor Management Training®;
– Ordinari, persone fisiche che praticano professionalmente l’attività di outdoor training o formazione outdoor o che sono interessati a partecipare alle attività dell’associazione per contribuire e/o usufruire delle sue attività;
– Sostenitori, persone od organizzazioni che vogliono partecipare attivamente alle attività dell’associazione usufruendo delle stesse agevolazioni degli altri soci senza però avere gli stessi carichi contributivi e senza usufruire quindi dei diritti di voto.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la costituzione di eventuali altri tipi di Soci, fissandone modalità e condizioni di partecipazione alla vita sociale.
Art. 6 – Ammissione nuovi Soci
Chiunque desidera far parte della Associazione indirizza al Consiglio Direttivo l’apposita domanda, corredata della certificazione dell’attività svolta e controfirmata da due Soci Fondatori. Il Consiglio Direttivo, procederà, entro 90 giorni, a deliberare sull’ammissione. L’ingresso nell’Associazione comporta il versamento della quota annuale. Il rinnovo o l’acquisizione della membership diviene effettiva, dando al Socio il pieno possesso dei suoi diritti solo dopo il pagamento della quota sociale dovuta.
Art. 7 – Diritti e obblighi dei Soci
Tutti i Soci sono tenuti, entro il 31 marzo, al versamento della quota sociale annuale, determinata per ogni tipologia di Socio al Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno a seconda delle esigenze dell’Associazione.
Al fine di garantire una uniformità del rapporto e delle modalità associative, viene esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto ad usufruire dei servizi dell’Associazione, a partecipare all’Assemblea dei Soci, ad esercitarvi il proprio diritto di voto singolo (meno i Sostenitori che non hanno il diritto di voto). Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili ne rivalutabili.
La qualità di Socio si perde per dimissioni presentate per iscritto, per inadempienza agli obblighi previsti dal presente statuto, per espulsione. L’espulsione di un Socio deve essere richiesta per iscritto al Presidente da un altro Socio e motivata da fatti in contrasto con lo Statuto dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla richiesta delibera l’eventuale espulsione che ha effetto sospensivo immediato, mentre per diventare definitiva deve essere ratificata dalla prima successiva Assemblea dei Soci. Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell’Associazione non conserva alcun diritto e non ha titiolo ad alcun rimborso.
TITOLO 3 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 8 – Organi sociali
Gli organi sociali dell’Associzione sono:
– L’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Comitato Tecnico-Scientifico;
– il Presidente.
Tutte le cariche sociali non sono remunerate, ne è possibile alcuna retribuzione ai soci per incarihi o attività svolte per l’associazione.
Art. 9 – L’Assemblea dei Soci
Possono partecipare all’Assemblea tutti i Soci con diritto di voto in regola col versamento delle quote sociali. L’Assemblea è convocata con una lettera o una email indirizzata ad ogni socio scritta dal Presidente almeno 30 giorni prima della data prevista della riunione, una volta all’anno. La convocazione dell’Assemblea può essere anche richiesta al Presidente da un decimo dei Soci aventi diritto. Per la validità delle Assemblee normali o straordinarie è necessaria la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei Soci, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei Soci aventi diritto e presenti o rappresentati per delega da un altro Socio; in caso di parità il voto del Presidente è preponderante. Una riunione a cui siano presenti tutti i Soci o una proposizione sottoscritta daparte di tutti i Soci aventi diritto equivale a tutti gli effetti ad una Assemblea.
L’Assemblea:
– approva e modifica lo Statuto e gli eventuali regolamenti;
– controlla e approva il rendiconto economico;
– nomina il Consiglio Direttivo e il Presidente;
– decide lo scioglimento dell’Associazione.
Per vigilare sull’amministrazione economica dell’Associazione l’Assemblea può nominare un Collegio di revisori. Le attribuzioni non devolute espressamente all’Assemblea sono di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 2 a 10 membri più il Presidente che lo presiede e dura in carica 3 anni.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando intervengono almeno la metà dei suoi componenti; delibera a maggioranza e in caso di parità il voto del Presidente è preponderante.
Il Consigliere che non partecipa a tre Consigli Direttivi consecutivi o non paga la quota sociale annuale decade automaticamente; Il Presidente può proporne la sostituzione e l’adeguamento del numero all’Assemblea successiva; in tal caso il subentrante dura in carica fino alla scadenza del Consigliere che ha sostituito.
I documenti sottoscritti all’unanimità dai Consiglieri valgono a tutti gli effetti come riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo:
– decide l’ammissione e l’espulsione dei Soci;
– fissa le quote sociali per ogni tipo di Soci;
– elabora i programmi di lavoro ed i regolamenti;
– discute e mette in atto tutte le attività deliberate dall’Assemblea per il perseguimento degli scopi dell’Associazione;
– designa i membri del Comitato Tecnico-Scientifico scegliendo fra i Soci Fondatori o Soci OMT® o fra i Past President o fra gli esperti italiani che si sono più distinti nello studio o nella pratica dell’outdoor training;
– elabora il bilancio e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo e il Presidente sono nominati la prima volta nell’atto costitutivo. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario Generale. Le attribuzioni non devolute espressamente al Consiglio Direttivo sono di competenza del Presidente.
Art. 11 – Il Comitato Tecnico-Scientifico
I membri del Comitato Tecnico-Scientifico sono nominati dal Presidente su designazione del Consiglio Direttivo e durano in carica tre anni. Il Presidente fa parte d’ufficio del Comitato Tecnico-Scientifico e ne presiede le riunioni.
Il Comitato Tecnico-Scientifico è regolarmente costituito quando intervengono almeno la metà dei suoi componenti. Delibera a maggioranza; in caso di parità il voto del Presidente è preponderante.
I documenti sottoscritti all’unanimità dai suoi membri valgono a tutti gli effetti come riunioni del Comitato Tecnico Scientifico.
Il Comitato Tecnico-Scientifico:
– fornisce stimoli ai lavori dell’Associazione in tutte le differenti discipline che costituiscono la base scientifica della formazione outdoor;
– elabora o propone piani di ricerca;
– supervisiona i risultati e la qualità delle attività di ricerca e sviluppo scientifico dell’Associazione.
Il Presidente fa parte d’ufficio del Consiglio Tecnico-Scientifico e ne presiede le riunioni.
Art. 12 – Il Presidente
Il Presidente:
– rappresenta l’Associazione davanti a terzi;
– convoca e presiede l’Assemblea e le riuonioni del Consiglio Direttivo;
– può nominare uno o più vicepresidenti fra i membri del Consiglio Direttivo;
– ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
– verifica l’attuazione e rende esecutiva le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
– predispone il rendiconto economico che verrà sottoposto per l’approvazione prima al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea;
– nomina i membri del Comitato Tecnico-Scientifico, su proposta del Consiglio Direttivo.
TITOLO 4 – AMMINISTRAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13 – Amministrazione
L’Associazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi scopi da:
– le quote associative versate dai Soci all’atto dell’iscrizione e per il rinnovo annuale;
– i contributi, le sovvenzioni, i finanziamenti di organismi ed enti nazionali, comunitari, internazionali, pubblici e privati;
– le donazioni, i lasciti, i contributi volontari di istituzioni e fondazioni italiane o internazionali;
– gli interessi, altre eventuali rendite patrimoniali o cessioni di beni.
Gli esercizi finanziari dell’Associazione termineranno il 31 dicembre di ogni anno: entro il 31 luglio dell’anno successivo, il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio per l’approvazione all’Assemblea dei Soci. Non è consentito distribuire gli utili, avanzi di gestione, fondi e riserve ai soci. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio dell’Associazione sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione che persegua scopi simili secondo una decisione dell’Assemblea.
Art.14 – Disposizioni Finali
Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associzione può essere disposto solo dall’Assemblea Straordinaria dei Soci. L’Assemblea Straordinaria dei Soci delibera per una maggioranza pari ad almeno i due terzi dei voti comprendenti almeno la metà dei Soci Fondatori presenti. Per ogni eventuale norma non stabilita espressamente dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge sulle associazioni contenute negli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.
rev3 / 24 settembre 2013